“Decreto Liquidità”: disposizioni sui procedimenti penali
16 Aprile 2020

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), mediante l’art. 83, recante nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, ha integrato e sostituito le misure adottate con la precedente disciplina.

In particolare la disposizione ha ricompreso in un unico articolo il contenuto degli artt. 1 e 2 dell’8 marzo 2020 che sono stati abrogati, ha prorogato il periodo di sospensione dei termini processuali rispettivamente al 15 aprile e al 30 giugno 2020 e, recependo le precedenti disposizioni, introduce alcuni chiarimenti e ulteriori disposizioni dal punto di vista applicativo.

Da ultimo è intervenuto il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) che, mediante l’art. 36, ha differito ulteriormente il termine del 15 aprile all’11 maggio 2020, salvo che per i procedimenti penali i cui termini ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

La nostra Task Force dedicata all’emergenza Covid-19 analizza le principali modifiche e novità apportate in materia di procedimenti penali nelle tavole sinottiche disponibili qui.