Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), mediante l’art. 83, recante nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, ha integrato e sostituito le misure adottate con la precedente disciplina.
In particolare la disposizione ha ricompreso in un unico articolo il contenuto degli artt. 1 e 2 dell’8 marzo 2020 che sono stati abrogati, ha prorogato il periodo di sospensione dei termini processuali rispettivamente al 15 aprile e al 30 giugno 2020 e, recependo le precedenti disposizioni, introduce alcuni chiarimenti e ulteriori disposizioni dal punto di vista applicativo.
Da ultimo è intervenuto il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) che, mediante l’art. 36, ha differito ulteriormente il termine del 15 aprile all’11 maggio 2020, salvo che per i procedimenti penali i cui termini ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
La nostra Task Force dedicata all’emergenza Covid-19 analizza le principali modifiche e novità apportate in materia di procedimenti penali nelle tavole sinottiche disponibili qui.