Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “D.L. Cura Italia”), che mediante l’art.83 ha integrato e sostituito le misure adottate dal decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020, i cui artt. 1 e 2 sono stati abrogati, ha subito diverse modifiche anche in sede di conversione.
In particolare si sono succeduti i seguenti interventi legislativi che, oltre a posticipare la sospensione dei termini processuali, hanno introdotto ulteriori misure:
- il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “D.L. Liquidità”), che mediante l’art. 36 ha prorogato il primo periodo di sospensione dei termini processuali dal 15 aprile all’11 maggio 2020;
- la Legge di conversione del D.L. Cura Italia n. 27 del 24 aprile 2020 (in vigore dal 30.04.2020), che ha introdotto nuove disposizioni in materia di udienze da remoto e in Cassazione;
- il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 (in vigore dal 1.05.2020), che ha posticipato il termine della seconda fase dal 30 giugno al 31 luglio e ha previsto altre disposizioni integrative e di coordinamento.
La nostra Task Force dedicata all’emergenza Covid-19 analizza le principali modifiche e novità apportate in materia di procedimenti penali nelle tavole sinottiche disponibili qui.