Entra in vigore da oggi la riforma dell’azione di classe, volta a rilanciare l’azione collettiva già prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo
19 Maggio 2021

È entrata in vigore oggi, dopo tre rinvii, la riforma della azione di classe (c.d. “class action”), introdotta con legge n. 31 del 12 aprile 2019, che si applicherà alle condotte illecite poste in essere a partire da oggi, mercoledì 19 maggio 2021.

Si tratta di una riforma volta a rilanciare l’azione collettiva già prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo. La nuova disciplina, infatti, ne amplia l’ambito di applicazione dal punto di vista sia oggettivo (si supera il limite dei rapporti di consumo, della responsabilità del produttore e di quella per pratiche commerciali scorrette e per pratiche anticoncorrenziali), sia soggettivo (non più solo consumatori ma qualunque soggetto giuridico, incluse le imprese, titolare di diritti individuali omogenei) collocando il rimedio nell’ambito del codice di procedura civile. L’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo apre, senza dubbi, nuovi spazi alle azioni antitrust follow-on, visto che i soggetti direttamente danneggiati dalle condotte illecite sono spesso imprese.

Inoltre, a differenza della precedente disciplina che fissava il termine per l’adesione al deposito dell’ordinanza con la quale veniva giudicata l’ammissibilità dell’azione di classe, la riforma consente l’esercizio dell’opt-in anche dopo il deposito della sentenza che accerta la responsabilità del convenuto.

L’accertamento del diritto individuale al risarcimento e la quantificazione delle somme da liquidare sono attività rimesse ad una fase successiva che segue un iter simile, sotto molti profili, al procedimento di accertamento dello stato passivo. Solo il futuro dirà se questa terza fase (posteriore rispetto alla fase del giudizio di ammissibilità e a quella di accertamento della responsabilità) rappresenterà il tallone d’Achille della nuova class action, rendendo eccessivamente lunga, farraginosa e difficile la soddisfazione delle pretese risarcitorie.