La chiusura forzata delle attività produttive e commerciali durante i periodi di c.d. “lockdown” a causa della pandemia da Covid-19 ha richiesto diversi interventi normativi volti a ponderare gli interessi di locatori e conduttori.
Considerata la peculiarità del momento storico, le corti di merito sono state chiamate a pronunciarsi in molteplici giudizi venendo così a consolidarsi due principali orientamenti contrapposti tra loro: il primo -a favore del conduttore- ha ritenuto sussistente un obbligo di rinegoziazione del canone previsto da contratti di locazione divenuti svantaggiosi per una delle parti, al contrario il secondo -a favore del locatore- ha giudicato che né i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto né il dovere di solidarietà sociale consentano di ritenere esistente tale obbligo.
Il nostro Focus Team Alta gamma ripercorre le argomentazioni -sia giuridiche che pratiche- svolte dalla giurisprudenza nel documento disponibile qui.