Con la risposta ad interpello n. 571 dello scorso 23 novembre, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sull’ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio/lungo termine previsto dall’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, questa volta nel contesto di un finanziamento concesso a una società di cartolarizzazione costituita ai sensi dell’art. 7.2 della Legge 130/1999.
In uno dei quesiti formulati, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se una società di cartolarizzazione immobiliare beneficiaria di un finanziamento si qualificasse quale “impresa” ai fini dell’applicabilità del citato regime di esenzione.
Nonostante l’Agenzia abbia ritenuto di non poter fornire risposta al quesito per l’assenza di precise informazioni sulla natura dei finanziatori, in base al contenuto della risposta in commento e di alcuni precedenti interventi di prassi in materia, si ritiene che vi siano valide argomentazioni sia di natura tecnica, che sistematica, per sostenere che le società di cartolarizzazione immobiliare possano essere incluse nella definizione di “imprese” rilevante per l’esenzione.
I nostri Focus Team Banche, Contenzioso tributario e Real Estate ripercorrono le considerazioni svolte dall’Agenzia e illustrano le argomentazioni a sostegno di tale conclusione nel documento disponibile qui.