È ormai pacifico che colui il quale con la propria attività ha causato un danno ambientale o anche solo una minaccia immanente di tale danno sarà tenuto a sostenere il costo delle misure di riparazione (oltre che delle sanzioni che derivano) in applicazione del consolidato principio “chi inquina paga”.
Vale lo stesso anche per il proprietario del fondo che non sia né responsabile né abbia concorso a determinare l’inquinamento del fondo stesso?
Normativa e giurisprudenza delineano in modo chiaro sia il ruolo della pubblica amministrazione che l’operato del proprietario incolpevole del fondo inquinato, specificando in particolare che non sussiste in capo allo stesso alcun obbligo di bonifica del terreno; resta fermo, tuttavia, il diritto di quest’ultimo di realizzare, in qualsiasi momento, interventi di bonifica che risultino necessari nell’ambito del proprio fondo, avendo un manifesto interesse a realizzare la bonifica del sito in prima persona per non perdere la disponibilità dell’area.
Il nostro Focus Team Ambientale ha analizzato i comportamenti che possono adottare il proprietario incolpevole e la pubblica amministrazione e le caratteristiche del diritto di rivalsa riservato a ciascuno, nel documento disponibile qui.