Con la recente sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3 del Testo unico Edilizia, nella parte in cui – in caso di mancata demolizione dell’immobile abusivo da parte del responsabile dell’abuso e del proprietario – non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto dal creditore prima della trascrizione dell’acquisto a favore del Comune, se il creditore ipotecario non è responsabile dell’abuso.
La citata disposizione era stata interpretata dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, nel senso di attribuire alla cosiddetta confisca edilizia (i.e. acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente alla mancata demolizione dell’immobile abusivo da parte del responsabile dell’abuso e del proprietario) la qualifica di acquisto a titolo originario, cui sarebbe conseguita, in mancanza di una diversa previsione di legge, l’estinzione di “eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti”.
La Corte costituzionale invece, ha ritenuto irragionevole e sproporzionato non tutelare il diritto di ipoteca, ove il creditore titolare di tale garanzia reale non sia responsabile dell’abuso edilizio, chiarendo che il creditore non è tenuto a rispondere della mancata demolizione dell’immobile abusivo. La Corte ha infatti rilevato che la tutela del credito ipotecario non sacrifica l’interesse al rispetto della normativa urbanistico-edilizia.
Il nostro Focus Team Real Estate condivide alcune riflessioni derivanti dalla sentenza in esame nel documento disponibile “qui”