Dichiarazione non finanziaria: la Legge di Bilancio 2019 amplia il novero delle informazioni da fornire aggiungendo le “modalità di gestione dei rischi”.
Febbraio 2019

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione che fornisca una descrizione di come sono trattati dall’impresa i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, rilevanti per l’ente tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa stessa. In particolare, la dichiarazione non finanziaria deve descrivere almeno: (a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa; (b) le politiche praticate dall’impresa e i risultati conseguiti, nonché i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; e (c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa.

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta su quest’ultimo punto, prevedendo che nel descrivere i principali rischi di carattere socio-ambientale derivanti dall’attività di impresa si indichino anche le modalità di gestione degli stessi. Ma cosa si intende per “modalità di gestione dei rischi”?

Le interpretazioni potrebbero essere due: (i) si tratta di fornire (solo) una descrizione del sistema e dei processi in essere per la gestione dei rischi in ambito socio-ambientale; oppure (ii) di fornire anche una descrizione delle azioni di attuazione del sistema intraprese nell’esercizio di riferimento (es. attività di prevenzione, formazione etc.). Tale seconda interpretazione pare più in linea con le finalità e i contenuti previsti per la dichiarazione non finanziaria.

In ogni caso sono da considerare eventuali sovrapposizioni e tenere a mente la necessità di coordinamento tra le informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria in merito alla gestione dei rischi socio-ambientali e quelle da inserire nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari con riferimento, più in generale, alle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno (sempre che il risk model e il sistema di controllo interno dell’ente riguardino anche le tematiche di natura socio-ambientale trattate dalla dichiarazione non finanziaria).

La Legge di Bilancio non specifica se le informazioni aggiuntive debbano applicarsi a partire dall’esercizio 2019 oppure già nelle dichiarazioni non finanziarie che saranno pubblicate quest’anno con riferimento al 2018; si segnala al riguardo la posizione di Assonime (Circolare 4 del 11 febbraio 2019) favorevole alla prima interpretazione, disponibile qui.