“Decreto Cura Italia” con aggiornamento ad opera del “Decreto Rilancio” – Disposizioni sui procedimenti penali
25 Maggio 2020

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. D.L. “Cura Italia”), mediante l’art. 83, recante nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, ha integrato e sostituito le misure adottate dal decreto legge n.11 dell’8 marzo 2020 i cui artt. 1 e 2 sono stati abrogati.

Nell’ordine si sono succeduti diversi interventi volti a posticipare la sospensione dei termini processuali e ad apportare alcune modifiche:

  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. D.L. “Liquidità”) che, mediante l’art. 36, ha prorogato il primo periodo di sospensione dei termini processuali della prima fase dal 15 aprile all’11 maggio 2020;
  • la Legge di conversione del D.L. Cura Italia n. 27 del 24 aprile 2020 (in vigore dal 30.04.2020), che ha introdotto nuove disposizioni in materia di udienze da remoto e in Cassazione;
  • il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 (in vigore dal 1.05.2020), che ha posticipato il termine della seconda fase dal 30 giugno al 31 luglio e ha previsto altre disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, penale amministrativa e contabile;
  • da ultimo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. D.L. “Rilancio”) che, mediante l’art. 221, ha chiarito espressamente che la sospensione dei termini processuali della prima fase si applica anche al termine dei tre mesi per proporre querela (ex art.124 c.p.).

La Task Force dedicata all’emergenza Covid-19 riporta le principali modifiche e novità apportate in materia di procedimenti penali nelle tavole sinottiche disponibili qui.